Capacità Finanziaria Autotrasportatori
Capacità Finanziaria Autotrasportatori
In base al Regolamento (CE) 1071/2009 e alle sue ultime modifiche COMMA 251 DELLA LEGGE di stabilità Legge 23.12.2014 n° 190, G.U. 29.12.2014, la Capital ricorda che le imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori conto terzi, tenuto dalla competente Amministrazione Provinciale, devono adeguare la propria iscrizione all’Albo dimostrando oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità, anche la idoneità finanziaria.
Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno la possibilità di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, o capacità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione di capacità finanziaria rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria.
Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo.
Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito della capacità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo, la nostra società è in grado di emettere l’Attestazione di Capacità Finanziaria per autotrasportatori, necessaria per l’iscrizione all’Albo in TUTTI i modi richiesti dal Regolamento.
Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria per autotrasporto c/terzi sono:
- Certificato camerale;
- Documento di riconoscimento amministratore/titolare;
- Documentazione reddituale azienda autotrasporto;
- Domanda di attestazione di capacità finanziaria;
- Certificati di proprietà dei mezzi posseduti.
DEFINIZIONE
L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L.300/51 del 14/11/2009) che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e del Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 291 del 25/11/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2011).
La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente, di cui deve accertare l’idoneità a soddisfare il principio espresso nel suddetto Regolamento: “un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale ovvero possedere i requisiti della capacità finanziaria.
A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000,00 Euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000,00 Euro per ogni veicolo supplementare utilizzato” (art. 7 comma 1).
Nello stesso Regolamento viene altresì dichiarato: “In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria capacità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori.
Il soggetto che rilascia l’Attestazione di Capacità Finanziaria si impegna attraverso la concessione “all’impresa (nel suo interesse) di una garanzia o fideiussione per impegni da onorare in via successiva.(circolare Banca d’Italia n.1020935/12 del 03/12/2012) da cui attingere a tutela dei soggetti che eventualmente in futuro, avendone diritto, potrebbero risultare danneggiati dalla condotta negativa nella gestione dell’impresa stessa.
Questa fideiussione che è concessa per permettere di onorare, eventualmente ed in via successiva, gli impegni assunti dalla ditta richiedente sarà escussa nel momento in cui, al venir meno delle condizioni di cui al citato Regolamento, art. 7 comma 1, allo scopo appunto di onorare gli impegni assunti, soggetto autorizzato chiederà all’intermediario.
Quindi la fideiussione concessa dall’intermediario finanziario che emette l’Attestazione di Capacità Finanziaria, non è emessa in favore dell’impresa (contestualmente o precedentemente all’emissione dell’attestazione di capacità finanziaria) ma nel suo interesse a favore dei terzi.
NORMATIVA ITALIANA
Il citato REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009
all’art. 3 recita:
Articolo 3
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
- Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
- a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria;
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.Condizioni relative al requisito della capacità finanziaria
- Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1,lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato. Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo. Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. (1).
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria capacità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Il Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 291 del 25/11/2011 all’art. 7 recita:
Art. 7
Requisito dell’idoneità finanziaria
- Fermo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’impresa di trasporto su strada e’ tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:
a) attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
b) attestazione di capacità finanziaria rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale, per l’importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1; Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta all’autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata - Identificazione dell’importo entro il quale garantire l’idoneità finanziaria
Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7, paragrafo 1), come accennato in premessa, indica che l’idoneità finanziaria, deve essere garantita con riferimento ad “un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato”.
Si sottolinea che la norma non chiede di rappresentare l’intero capitale/patrimonio dell’impresa, ma solamente che esista un patrimonio “almeno” pari a quello identificato dal Regolamento UE. In virtù di tale indicazione la certificazione può riguardare anche solamente una parte del patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore.
Un eventuale importo superiore al soddisfacimento del requisito strettamente necessario in relazione agli autoveicoli in disponibilità al momento, potrà consentire l’immissione in circolazione di ulteriori autoveicoli da parte delle imprese nel corso del periodo di validità del requisito stesso.
a) nelle società di capitali il patrimonio dell’impresa è identificato nel “patrimonio netto” indicato nel bilancio d’esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese, redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, con riferimento alla voce A del passivo dello stato patrimoniale. Il “patrimonio netto”, pertanto, rappresenta la parte di patrimonio attivo della società che eccede tutte le passività, vale a dire la ricchezza a disposizione della società in un determinato momento, utile per l’assolvimento delle obbligazioni.