Capacità Finanziaria Appalti di fornitura e servizi
Capacità Finanziaria Appalti di fornitura e servizi
Attestazione di Capacità Finanziaria per Partecipazione a Gare d’Appalto
Ex. Art. 41 D.Lgs. 163/06 – Codice dei Contratti
Attestazione di capacità finanziaria per Appalti di Forniture o Servizi:
le imprese (ditte individuali e società) che intendono partecipare ad appalti pubblici di servizi o forniture sono tenute a dimostrare il possesso della capacità finanziaria che il bando andrà a specificare secondo i principi fissati dall’art. 41 del D. Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti).
L’attestazione di capacità finanziaria (affidamento), deve essere rilasciata secondo quanto previsto dal codice degli appalti pubblici da:
- aziende o istituti di credito;
- intermediari finanziari iscritti nei rispetti elenchi.
Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta:
- Certificato camerale;
- Documento di riconoscimento amministratore/titolare;
- Documentazione reddituale ultima;
- Bando e disciplinare di gara;
- Richiesta firmata di attestazione di capacità finanziaria
DEFINIZIONE
L’Attestazione di Capacità Finanziaria viene rilasciata, ai sensi dell’articolo 41. – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi del Codice dei Contratti La Società attestante deve effettuare una valutazione del merito di credito dell’impresa, di cui deve accertare l’idoneità economico finanziaria per far fronte alle esigenze relative ai lavori, forniture e/o prestazioni di servizi previsti dall’appalto mediante il rilascio di una Attestazione e di Capacità Finanziaria .
NORMATIVA ITALIANA
Art. 41. – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
(comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2008)
– a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ;
– b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
– c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012)
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
(comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2008)